20 Settembre 2022
INQUINAMENTO DELL’ARIA NELLA CITTA’ DI AVELLINO E NEI COMUNI DELL’HINTERLAND. ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI.
IL SINDACO
Premesso che:
– con la Legge Regionale n. 36 del 03/08/2020 “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria”, la Regione Campania ha disposto misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei (Direttiva Europea 2008/50/CE) relativi ai valori limite previsti dal D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, all’articolo 2, l’adozione di precise iniziative da parte dei Comuni interessati, nel caso di superamenti del valore limite giornaliero per il materiale particolato
PM10;
– la Regione Campania, in attuazione all’art. 2 della L.R. n° 36 del 03/08/2020, ha adottato il Decreto n. 35 del 03 febbraio 2022 con cui è stata approvata la “procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili”;
– in detta procedura sono individuati la stessa Regione, ARPA Campania e i Comuni quali Enti preposti alla sua attuazione;
– su iniziativa dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino e con la collaborazione della Provincia di Avellino si sono tenuti, in data 4, 18 e 23 febbraio 2022 tre incontri in modalità da remoto con la partecipazione della Regione Campania, di ARPA Campania, ASL Avellino e i Comuni dell’Area Vasta dell’hinterland avellinese, finalizzati a trovare azioni operative necessarie al miglioramento della qualità dell’aria.
Considerato che:
– durante i succitati incontri è emersa la necessità di regolamentare, nei Comuni dell’hinterland avellinese, gli abbruciamenti di residui vegetali individuati come une delle cause della cattiva qualità dell’aria e dei continui superamenti riscontrati di PM10;
– a tal proposito è stato predisposto, discusso e condiviso un calendario, basato su quattro settimane, in base al quale sono stati individuati, per ciascun territorio comunale, i giorni dove è possibile consentire gli abbruciamenti di residui vegetali;
– in particolare si è pensato di consentire gli abbruciamenti per due giorni nella prima e terza settimana evitando, per quanto possibile, sovrapposizioni di giorni tra comuni confinanti e vietando completamente gli abbruciamenti durante la seconda e quarta settimana.
Ritenuto, inoltre, che nei giorni in cui saranno consentiti gli abbruciamenti, gli stessi dovranno avvenire nelle ore più calde della giornata e garantendo una fiamma viva, limitando al minimo la produzione di fumo, al fine accelerare la combustione.
Dato atto che:
– le amministrazioni comunali hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali vegetali all’aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili.
Visto il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 nr. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente per un’aria più pulita in Europa” ed in particolare l’art. 11 che al comma 3 testualmente recita “… Le ordinanze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all’inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all’inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. …”;
Richiamati:
-l’art. 32 della Costituzione;
– la Legge 23/12/1978, n. 833;
– il d. lgs. 31/03/1998, n. 112 – art. 117;
– il d. lgs. 267/2000, art. 50 e succ. mod. e int.;
– il d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., con particolare riferimento agli artt. 182, comma 6 bis, e 185, comma 1 lett. f);
– l’art. 2 della L.R. n° 36/2020;
ORDINA
Richiamato quanto in premessa precisato,
- che nell’intero territorio comunale di MONTEFREDANE, gli abbruciamenti di residui vegetali, come definiti dalla norma vigente, si svolgano coerentemente a quanto condiviso negli incontri citati in premessa, secondo cui gli abbruciamenti sono consentiti per due giorni settimanali, seguiti da una settimana di divieto assoluto;
- che a partire dal 28 febbraio 2022, pertanto, su tutto il territorio comunale, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del d. lgs. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, sono consentite esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 16.00, secondo il seguente calendario:
Settimana: | COMUNE DI MONTEFREDANE |
Dal 26 settembre al 02 ottobre 2022 | ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL MERCOLEDI’ E IL SABATO |
Dal 03 al 09 ottobre 2022 | DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA |
Dal 10 al 16 ottobre 2022 | ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL
MERCOLEDI’ E IL SABATO |
Dal 17 al 23 ottobre 2022 | DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA |
Dal 24 al 30 ottobre2022 | ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL
MERCOLEDI’ E IL SABATO |
Dal 31 ottobre al 06 novembre 2022 | DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA |
Dal 07 al 13 novembre 2022 | ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL
MERCOLEDI’ E IL SABATO |
Dal 14 al 20 novembre 2022 | DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA |
Dal 21 al 27 novembre 2022 | ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL
MERCOLEDI’ E IL SABATO |
Dal 28 novembre al 04 dicembre 2022 | DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA |
Dal 05 al 11 dicembre 2022 | ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL
MERCOLEDI’ E IL SABATO |
Dal 12 al 18 dicembre 2022 | DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA |
Dal 19 al 25 dicembre 2022 | ABBRUCIAMENTI CONSENTITI IL
MERCOLEDI’ E IL SABATO |
Dal 26 dicembre al 01 gennaio 2023 | DIVIETO DI ABBRUCIAMENTI PER TUTTA LA SETTIMANA |
- le operazioni di accensione dei fuochi, nei giorni ed orari consentiti, dovranno avvenire in condizioni climatiche di scarsa ventilazione e dopo che i cumuli abbiano subito un idoneo essiccamento ed in modo da generare fiamma viva. Le stesse operazioni devono garantire il rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia senza arrecare danno alle persone e alle cose. Per tutta la durata dell’abbruciamento dovrà essere assicurata, fino al completo spegnimento del cumulo, la costante vigilanza da parte di persona maggiorenne;
- l’abbruciamento del materiale agricolo e forestale deve avvenire senza creare molestie ai cittadini ai sensi dell’art. 674 del Codice Penale (getto pericoloso di cose);
- nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Campania ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, la combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata;
- nei casi di applicazione della procedura operativa di emergenza polveri sottili per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale della Campania n. 36 del 03/08/2020 la combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata;
- è fatto assoluto divieto di:
- accensione di cumuli a distanza inferiore a 30 mt. dai fabbricati che non dovranno, comunque, essere interessati dal fumo;
- abbruciamento di materiale umido;
- abbruciamento di materiale trattato con diserbanti;
- seguiranno aggiornamenti in relazione alle verifiche sui dati delle concentrazioni di polveri sottili che verranno forniti dagli organi competenti;
- per quanto di competenza, le forze di polizia nazionali e locali, provvederanno al controllo sull’attuazione di quanto disposto nella presente ordinanza e potrà essere coadiuvata dal servizio svolto dalla seguente associazione di volontariato, presente sul territorio comunale: EKO CLUB;
AVVERTE
salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l’inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del d. lgs. 267/2000 fatta salva la responsabilità civile e penale;
che avverso il presente provvedimento può essere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio Comunale, presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge;
che, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio Comunale, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del DPR 1199/1971.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio comunale.
Per una maggiore diffusione di quanto disposto saranno informati gli organi di stampa e televisivi nonché, laddove possibile, si provvederà all’affissione, in formato cartaceo, presso punti vendita e /o di ritrovo all’uopo individuati.
TRASMETTE
la presente ordinanza per quanto di competenza ovvero per opportuna conoscenza a:
– Prefettura di Avellino – UTG;
– Alla Regione Campania – Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema;
– All’ARPAC;
– All’ASL Avellino;
– Alla Provincia di Avellino;
– Alla Comunità Montana;
– Alla Questura di Avellino;
– Al Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino;
– Al Comando Stazione Carabinieri di Montefredane;
– Alla Polizia Municipale
Dalla sede comunale 19 settembre 2022
IL SINDACO
Avv. Ciro Aquino

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