Statuto e Regolamenti

2 Agosto 2013

Regolamento utilizzo strutture comunali

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DI STRUTTURE ED IMMOBILI COMUNALI.

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione d’uso a carattere temporaneo degli immobili e strutture comunali di seguito elencate:

– Auditorium comunale di via Roma

– Sale e anfiteatro del castello de’ Caracciolo

– Anfiteatro del parco di via Roma

Art. 2 Finalità

Con la presente disciplina regolamentare si intende valorizzare al meglio il patrimonio degli immobili comunali destinato ad attività culturali e ricreative, mettendolo a disposizione di enti, associazioni e privati che intendono promuovere lo sviluppo del territorio comunale, la cultura associativa e cooperativa tra i cittadini, i valori democratici, solidaristici e ed il patrimonio artistico e culturale nazionale.

Art. 3 Soggetti

Possono inoltrare richiesta per ottenere l’utilizzo temporaneo delle citate strutture comunali :

  • Associazioni o comitati aventi finalità assistenziali, culturali, sportive, ricreative, religiose, ambientali, di promozione sociale, di volontariato operanti nel territorio comunale o che abbiano ricevuto, per l’iniziativa, il patrocinio del comune;
  • Gruppi o partiti politici rappresentati in consiglio comunale o in altre sedi istituzionali (Parlamento, Regione, Provincia);
  • Istituzioni scolastiche locali;
  • Privati cittadini per cerimonie, convegni, mostre senza scopo di lucro, purché residenti in Montefredane;

Art. 4 Le attività

Le attività consentite nei suddetti locali sono a titolo esemplificativo : riunioni, corsi, mostre, conferenze, convegni, esposizioni, cerimonie, spettacoli, manifestazioni che promuovono il territorio comunale e i suoi prodotti, non in contrasto con gli scopi e le finalità dell’ente e non contrarie all’ordine pubblico e al buon costume;

L’utilizzo delle strutture comunali è comunque limitato nel tempo e non deve superare i quattro giorni per ogni iniziativa che sia realizzata, salvo comprovate e motivate necessità che saranno valutate dalla Giunta Comunale.

Art. 5 Termini per le richieste

La concessione per l’utilizzo temporaneo della struttura comunale è subordinata alla presentazione di idonea domanda da parte dei soggetti interessati che dovrà pervenire in tempo utile per l’istruttoria, ovvero almeno sette giorni prima della data dell’iniziativa da realizzare. Per le manifestazioni estive ricomprese nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, le richieste devono essere trasmesse all’amministrazione comunale entro il 15 aprile di ogni anno, per consentire il coordinamento delle varie iniziative ed un adeguato sistema pubblicitario, nonché un adeguato supporto logistico e tecnico alle manifestazioni stesse. Per straordinari e giustificati motivi, potranno essere accettate, compatibilmente con la disponibilità dei locali, anche richieste pervenute oltre il suddetto termine, per motivate ragioni di interesse pubblico.

Art.6 Contenuto della domanda

La domanda dovrà contenere:

  • Il nominativo e le generalità complete di chi inoltra la richiesta e dell’ associazione, ente, comitato che rappresenta;
  • L’indicazione della struttura che si intende utilizzare;
  • La data, la durata e la finalità dell’utilizzo, nonché le attività che si intendono realizzare;
  • L’impegno a mantenere i locali integri e puliti e a non arrecare danni alla struttura, agli arredi e agli impianti, con relativo obbligo a risarcire i danni eventualmente prodotti, dietro richiesta dell’amministrazione comunale;
  • L’impegno a depositare idonea cauzione o polizza fideiussoria, qualora, secondo valutazioni tecniche, ciò sia reso necessario in relazione all’uso degli immobili e strutture comunali.

Art.7 Corrispettivo

L’utilizzo temporaneo delle strutture comunali è subordinato al pagamento di una somma forfettariamente determinata per ogni giornata di uso a titolo di rimborso per le spese sostenute dall’ente per il personale addetto, per le utenze idriche, elettriche e per la manutenzione ordinaria dei beni immobili così determinata:

-Auditorium comunale di via Roma euro 100

-Sale ed anfiteatro del castello de’ Caracciolo euro 400

-Anfiteatro del parco di via Roma euro 200

L’utilizzo delle strutture da parte dei residenti nel comune di Montefredane determina una riduzione della somma pari al 20% ovvero, rispettivamente euro 80, 320 e 160.

La somma è ridotta a euro 25 per le associazioni senza scopo di lucro del comune di Montefredane che realizzano manifestazioni per la durata massima di quattro ore per convegni finalizzati ad attività sportive, culturali e sociali a favore della cittadinanza.

Sono esentati dal pagamento le organizzazioni politiche e i gruppi politici rappresentati nelle istituzioni locali e nazionali (Parlamento, regione, Provincia e Comune), nonché le istituzioni scolastiche del comune di Montefredane.

Sono, altresì, esentati dal pagamento le associazione Pro Loco, l’associazione comunale degli anziani e Forum dei giovani che stabilmente perseguono finalità pubbliche, relativamente alle attività previste dai rispettivi statuti. Quando le predette associazioni svolgono nei suddetti locali attività che comportano la vendita o la commercializzazione di prodotti pagano il corrispettivo ridotto previsto per i residenti.

Art. 8 Modalità di rilascio della concessione

Il sindaco provvede ad autorizzare l’utilizzo delle strutture comunali in presenza dei requisiti e documenti richiesti. Se è richiesto il patrocinio dell’iniziativa, provvede la Giunta Comunale.

In relazione alle caratteristiche della manifestazione l’amministrazione può disciplinare l’utilizzo con ulteriori prescrizioni per garantire l’integrità e il buono stato di manutenzione degli immobili.

La struttura comunale non può essere utilizzata se il richiedente non ha provveduto al versamento del corrispettivo.

L’amministrazione comunale è tenuta a restituire il corrispettivo qualora la struttura non sia stata utilizzata e sia pervenuta, da parte dell’interessato, prima della data prevista, apposita domanda di ritiro della richiesta di utilizzo.

Art.9 Responsabilità del richiedente

Il richiedente è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati ai locali, agli impianti e agli arredi nel periodo di utilizzo degli stessi e ha l’obbligo, durante tale periodo, di custodire i locali. L’amministrazione si riserva il diritto di vietare l’utilizzo delle strutture a coloro che si sono resi responsabili di danneggiamenti o che hanno fatto dei locali predetti un uso non conforme al presente regolamento. Il richiedente ha, inoltre, l’obbligo di ritirare le chiavi presso gli uffici comunali in tempo utile, riconsegnarle con tempestività e riconsegnare le strutture nelle condizioni, anche igieniche, in cui le ha ricevute in consegna.

Art. 10 Sospensione, revoca e casi particolari

Il sindaco può sospendere o revocare l’utilizzo delle strutture concesse per motivate ragioni di interesse pubblico e per constatate irregolarità di utilizzo e per evitare gravi danni alle strutture stesse. L’utilizzo dei locali per attività organizzate o promosse dal Comune è preminente rispetto ad altri usi.

Art. 11 Disciplina delle concessioni

Con deliberazione della giunta comunale si provvederà ad adottare uno schema di concessione tipo che disciplinerà, per ogni singola struttura, le condizioni, i tempi e i modi per il corretto utilizzo delle strutture.

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