Statuto e Regolamenti

14 Febbraio 2014

STATUTO

COMUNE DI MONTEFREDANE (AV)

STATUTO

Ordinamento strutturale

Il comune di Montefredane, fatti propri i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, rispettoso del significato storico del Risorgimento, dei valori democratici della Resistenza e del patrimonio ideale dei movimenti popolari di ispirazione cristiana, laica e socialista, interprete della propria storia civile e democratica, ispirandosi agli ideali di libertà, di giustizia, di solidarietà, di fratellanza e coesistenza pacifica, adotta il presente Statuto”.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Comunità di Montefredane è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali, associative e tutte le espressioni del volontariato nell’esercizio di funzioni pubbliche e nel perseguimento di pubblici interessi.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, formazioni culturali, sindacali alla vita amministrativa.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva alla persona, anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

f) assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantisce la presenza di entrambi i sessi nella giunta, negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, culturali e sindacali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono formati ai principi di cooperazione, equi ordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede Comunale

1. La circoscrizione del comune è costituita da Montefredane Capoluogo e dalle Frazioni Arcella, Alimata e Bosco Magliano.

2. Il territorio del Comune si estende per km 9,42 ed è confinante con i Comuni di: Grottolella, Prata P.U., Pratola Serra, Avellino e Manocalzati.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella Piazza Municipio che è il Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi, collegiali si valgono della sede comunale. In casi del tutto eccezionali o particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della determinazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel proprio sito informatico istituzionale.

2. Sul predetto sito informatico sono pubblicati atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica e i propri bilanci.

3. Gli atti saranno pubblicati sul sito informatico secondo gli obblighi previsti dal Dlgs. n. 33/2013.

Art. 6

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune riconosce come proprio stemma e sigillo l’immagine di un Tiglio in campo verde, fiancheggiato da un ramo di ulivo e di quercia sormontato da una corona turrita con la scritta Comune di Montefredane

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Le attribuzione ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo e del potere di controllo.

3. Il Consiglio esprime l’indirizzo politico amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori della attività dell’Ente. Indirizza altresì l’attività dell’Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.

4. Il consiglio Comunale ha competenza sulla adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.

5. L’esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.

6. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.

7. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.

Art. 9

Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali da adottare agli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere nel seguente ordine:

– alla convalida degli eletti;

– al giuramento del Sindaco;

– alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale;

– all’ elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 11

Consiglieri

1. Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non partecipano o risultano assenti alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore ai 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 12

Dimissioni dei Consiglieri

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dall’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del D. Lgs. N. 267/2000.

Art.13

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la Giunta e il sindaco sono tenuti a rispondere, e comunque non oltre 30 giorni.

4. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del comune, delle Istituzioni da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato. E’ tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, nonché al rispetto del diritto alla riservatezza e alla privacy disciplinato per legge.

6. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine non superiore a 20 giorni e ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti richiesti.

7. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

Art. 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della seduta del Consiglio Comunale d’insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale, a tal fine, 10 giorni prima dell’approvazione si provvede a comunicare ai consiglieri l’avvenuto deposito per la visione e consultazione delle linee programmatiche.

3. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 16

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.

2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all’esame del Consiglio Comunale.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previste dal regolamento.

Art. 17

Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1. Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 18

Convocazione e presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete la determinazione della data dell’adunanza e la compilazione dell’ordine del giorno.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione e la presidenza del Consiglio Comunale è effettuata dal Consigliere anziano. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 73 del Dlgs N. 267/2000, con esclusione del sindaco neoeletto.

3. Qualora il Consigliere anziano sia assente la convocazione e la presidenza del Consiglio è effettuata dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla formalizzazione della richiesta.

5. Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal regolamento.

6. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 19

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati escludendo dal calcolo il Sindaco tranne i casi in cui la legge e il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escludendo dal calcolo il Sindaco.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

3. Nelle votazioni a scrutino segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

4. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 20

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento .

2. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all’ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato – relativamente alla discussione su tali materie – in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Art. 21

Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento personale e sulla valutazione dell’azione svolta.

Art. 22

Mozione di sfiducia e scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, secondo le modalità previste dall’art. 32 del presente statuto.

Art. 23

Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministero dell’ Interno per i motivi presenti nell’ art. 141 del Dlgs N.267/2000 e secondo le procedure indicate ivi e negli articoli successivi.

Art.24

Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l’attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. L’attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.

3. Gli assessori possono, con delega del sindaco, essere preposti ai vari rami dell’Amministrazione comunale.

4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.

5. E’ Vice-Sindaco l’Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.

6. E’ Assessore anziano l’Assessore, più anziano di età. L’Assessore anziano in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice – Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del sindaco.

Art. 25

Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice sindaco. Il presente comma si applica a decorrere dalle elezioni comunali successive a quelle del maggio 2011.

2. Gli assessori sono scelti, normalmente, tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, o professionale. E’ garantita la presenza di entrambi i sessi, all’interno della Giunta, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 26

Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini al terzo grado del Sindaco.

Art. 27

Revoca, dimissioni, decadenza

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.

3. La Giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2 La modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco.

Art. 29

Attribuzioni

La Giunta collabora con il sindaco nella amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Le riunioni della Giunta si svolgono, preferibilmente, in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.

, quale rappresentante della comunità locale ai sensi dell’art. 50 del Dlgs. 267/2000.

Art. 31

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente ed è l’organo responsabile, in particolare:

  • nomina e revoca gli Assessori;

  • garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;

  • definisce l’ordine del giorno delle sedute della Giunta, d’intesa con gli Assessori e sentito il Segretario del Comune e sentiti gli altri funzionari;

  • su autorizzazione della Giunta sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto e promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;

  • promuove iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con gli altri enti;

  • esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;

  • può delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli Assessori;

  • nomina, designa, revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, Aziende e Istituzioni, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune;

  • convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del Dlgs. 267/2000.

  • adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

  • nomina il Segretario comunale scegliendolo dall’apposito albo;

  • nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 32

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell’art. 141 del Dlgs. 267/2000.

Art. 33

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione, trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso decadenza del Sindaco e della Giunta.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco . Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco .

Art. 34

Principi strutturali ed organizzativi

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d’indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.

2. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso l’elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell’attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l’imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica, curando la formazione, lo sviluppo professionale dei dipendenti e garantendo il principio di pari opportunità.

Art. 35

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa , tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. Con il regolamento sono fissati i limiti, i criteri, le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.

3.Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanza sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 36

Struttura organizzativa

1. L’ordinamento strutturale dell’Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, normalmente ordinato per “aree”, strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l’efficacia dell’intervento nell’ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.

2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell’ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.

3. L’area è articolata in “Uffici”, unità operative interne alla stessa che gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione.

4. L’Amministrazione assicura l’accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari. La struttura sarà dotata di un sistema di verifica delle prestazioni e dei risultati, integrato con il sistema dei controlli interni.

5. In particolare la struttura organizzativa dovrà garantire:

  1. il collegamento delle attività attraverso l’osservanza del dovere di comunicazione interna ed esterna.

  2. la responsabilità e la collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa.

  3. la flessibilità nell’organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, secondo i principi previsti dal dlgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente ed ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 38

Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici dei servizi approvano i ruoli dei tributi dei canoni , gestiscono le procedure di appalto e di concorso , provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati.

2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

  • presiedono le commissioni di gara e di concorso;

  • rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

  • emettono le comunicazioni, i verbali , le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi , i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

  • provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

  • pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

  • emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco.

Art. 39

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende e coordina l’esercizio delle funzioni dei funzionari responsabili dei servizi, assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione dei relativi verbali.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente. Per gli atti di trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l’Amministrazione può , anche, conferire apposito incarico ad un Notaio.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco. Partecipa all’organizzazione del sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 e seguenti del Dlgs. N. 267/2000. Dirige le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva.

Art. 40

Personale a contratto

1. Per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o occasionalmente ed eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato.

2. Possono essere inoltre stipulati , anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente.

Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell’Ente, arrotondando il prodotto all’unità in caso di dotazione organica inferiore alle 20 unità, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

SERVIZI PUBBLICI

Art.41

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, anche in forma associata.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme, per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:

  • in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

  • a mezzo di azienda speciale, anche consortile per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

  • a mezzo di istituzioni.

3. La gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e delle reti è disciplinata dalle disposizioni di legge e segnatamente dall’art. 113 del Dlgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42

Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 43

Consorzi

1. I consorzi che gestiscono in forma associata funzioni tra enti locali sono soggetti alle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, lettera e).

Art. 44

Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Nell’ambito delle previsioni di legge il Comune esercita le funzioni in forma associata individuando, autonomamente, i soggetti, le forme, e le metodologie per la gestione delle funzioni associate, secondo la previsione dell’art. 33 del Dlgs. N. 267/2000 e delle leggi N. 122/2010, N. 214/2011 e N. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45

Accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l’azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.

2. La procedura è avviata dal sindaco, quando il Comune di Montefredane abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell’intervento.

3. L’accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l’accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.

4. Il contenuto dell’accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:

– i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;

– la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull’esecuzione dell’accordo.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 46

Promozione dell’associazionismo e del volontariato

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere con metodo democratico e senza scopo di lucro al perseguimento delle attività culturali, artistiche, turistiche e di promozione sociale del territorio comunale..

2. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità, e ne sostiene l’attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l’affermazione dei valori di solidarietà, in attuazione ai principi stabiliti dalla legge 11.08.91 n. 266.

3. Il Comune riconosce, altresì, la PRO LOCO quale associazione avente le prerogative stabilite dalla L.R. n.7/2005 e successive modifiche ed integrazioni..

Art. 47

Albo delle associazioni

1. Per le finalità di cui alla legge 241/90 e per esigenze di pubblicità ed informazione rivolta alla collettività il Comune istituisce, entro sei mesi dall’approvazione dello Statuto, l’Albo comunale delle Associazioni, del volontariato e alle associazioni di promozione sociale.

2. L’iscrizione nell’ Albo è subordinata alla presentazione, da parte dell’organismo che ne fa richiesta, del proprio atto costitutivo e dello Statuto.

3. Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’apposito regolamento consiliare adottato in applicazione della legge 241/90.

Art. 48

Consulte e Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi

  1. Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione quali consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale. Il regolamento disciplinerà un’apposita “Consulta per l’ambiente”, costituita da rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della società civile che avrà funzioni propositive e consultive nell’ambito di problematiche ambientali.

  2. Il Comune riconosce il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi finalizzato alla partecipazione e alla familiarizzazione dei giovani alla vita pubblica e politica al fine di favorirne un’idonea crescita socio-culturale.

  3. Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi ha funzioni consultive e propositive da esplicare tramite pareri o richieste di informazioni su temi e problemi che riguardano l’attività amministrativa del Comune con particolare riguardo alle esigenze provenienti dal mondo dei ragazzi.

  4. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio delle ragazze e dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 49

Petizioni

1. I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni su temi di competenza comunale al fine di esporre problemi e necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 100 cittadini residenti con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del firmatario, con allegata copia di documento di riconoscimento del firmatario.

3. Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all’indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo espressamente indicato entro quarantacinque giorni dall’arrivo della stessa.

Art. 50

Istanze

1. Ciascun cittadino, associazione, comitato, soggetto collettivo del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.

2. L’amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Art. 51

Proposte

1. I cittadini, possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.

2. La proposta, deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome e luogo di residenza.

  1. Il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati è tenuto a iscrivere la proposta all’o.d.g. del Consiglio o della Giunta entro 45 giorni dalla data di presentazione.

  2. Le istanze , le petizioni e le proposte sono raccolte in apposito registro in ordine cronologico con l’imputazione dell’iter decisorio ed eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico.

Art.52

Referendum

1. E’ ammesso referendum su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza Comunale.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale oppure di un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune non inferiore al 20%.

3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:

a) Statuto e i regolamenti del Consiglio Comunale;

b) Bilancio , tributi e tariffe;

c) Nomine, designazioni, revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del comune;

d) dotazione organica del personale;

e) Piano Urbanistico Comunale e strumenti urbanistici attuativi;

4. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e coinciso è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici nominati dal Consiglio Comunale.

6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto e le forme di pubblicità.

7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.

8. I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali se non con referendum nazionali.

Art. 53

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l’esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.

2. In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.

3. Se l’esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54

Pubblicità degli Atti

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.

3. Non è ammesso l’accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali, qualora gli stessi non costituiscano atti endoprocedimentali, autonomi, ma bozze oggetto di revisione da parte degli organi preposti.

Art. 55

Diritto di accesso e informazioni dei cittadini

1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi- secondo le modalità stabilite dal regolamento che dovrà contemperare l’esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici per ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione. E’ assicurato, in generale, il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione.

2. Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 56

I Controlli Interni

1. Il Comune, nell’ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa.

2. Il Comune di Montefredane, attraverso l’adozione di apposita norma regolamentare, attiva e rende operative le seguenti tipologie di controlli interni:

  1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, che ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

  2. Il controllo di gestione che ha lo scopo di verificare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;

  3. Il controllo degli equilibri finanziari che ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e di cassa.

FINANZA E CONTABILITA’

Art. 57

Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità di cui all’ art. 152 del Dlgs. N. 267/2000.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 58

Attività finanziarie del Comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale , risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe, applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione, applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 59

Bilancio Comunale

1.L’ordinamento contabile del comune è riservato dalla legge dello stato e nei limiti da questa fissati al regolamento di contabilità.

2.La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio Comunale.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’ apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 60

Il Responsabile del servizio finanziario

1. Il Responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata ed di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di un impegno delle spese e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

2. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 62

Regolamento

1. Il Comune emana regolamenti:

-nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

-in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli, previa pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale.

Art. 63

Adeguamento delle fonti normative comunali

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso.

Art. 64

Modifiche allo Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all’art. 6 del Dlgs. N. 267/2000.

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.

2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

3. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferiti enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del comune.

4. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Il presente Statuto è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 16/12/2013, pubblicato all’albo pretorio per trenta giorni dal 21/12/2013 al 20/1/2014, data di entrata in vigore dello statuto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Arch. Valentino TROPEANO dott.ssa Maria Antonietta MAGNATTA

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